Balbo

Da Mizar.

BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRANSITORIO

Il dott. Gian Francesco ESPOSITO di seguito denominato locatore nato a Verano Brianza (MB) il 12 ottobre 1944 e residente a Milano(Mi), viale Lombardia n 27 Codice Fiscale SPSGFR44R12L744N

Premesso che:

è in corso un contratto di locazione dell'immobile sito in via Balbo 11 con i sig.ri

  • Costantino Giordano
  • nato a Benevento il 27/09/1997
  • e con altro locatario

che il sig. Costantino Giordano ha espresso la necessità per il periodo 1 settembre 2019-31 gennaio 2020 di sospendere contratto per sue esigenze di percorso distudio universitario, (partecipazione ad un corso Erasmus)

Che il sig.......nome........cognome...... nato a ........... e residente a (Francia) ha esigenza di disporre di una stanza per abitare per le sue esigenze scolastiche.

Ciò premesso

Il dott. Gian Francesco Esposito

CONCEDE IN LOCAZIONE

al sig.

nome... cognome nato a......

..................... il...............

.......................... identificato tramite documento

rilasciato il .....

........ dal comune di

di seguito chiamato conduttore che accetta per se, l'unità immobiliare posta in MILANO, Via Balbo 11 piano 3 scala C. composto di n 2. locali, oltre al soggiorno, cucina, e del servizio, in condivisione con altro locatario Il sig.nome e cognome usufruirà in modo esclusivo della grande lato cortile, nonchè delle parti comuni dell'appartamento. L'appartamento è ammobiliato come da elenco a parte. sottoscritto dai contraenti..

LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI:

1) DURATA DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato per la durata di mesi 5 dal 1 settembre 2019 al 31 genaio 2018.

2) ESIGENZA TRANSITORIA DEL CONDUTTORE -

Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore, ha l'esigenza di abitare l'immobile per il periodo dei suoi studi universitari essendo studente presso l’Università .....

3) RINNOVO

Il contratto non prevede rinnovo

4) DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

- L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore.

5) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE -

Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

6) CANONE DI LOCAZIONE –

Il compenso per spese e canone di locazione, è fissato in euro 650,00 (seicentocinquanta//00) mensili, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico. il primo giorno del mese.

La somma sopraindicata è imputabile per euro 430 (quattrocentotrenta) a canone di locazione, mentre le spese, che sono liquidate in via forfettaria nella misura di euro 220,00 (duecentoventi//00) al mese ricomprendono oltre alle spese condominiali anche riscaldamento, imposta smaltimento rifiuti, acqua calda e fredda. Restano escluse le utenze di gas e luce e il contratto con il Provider Internet.

7) REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE -

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore. fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L.27 luglio 1978 n 392.

8) ACCESSO ALL'ABITAZIONE

- Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, che mantiene copia delle chiavi, ai suoi famigliari anche ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria e all' amministratore condominiale nonché ai loro incaricati motivando la ragione e previa comunicazione al conduttore con almeno 24 ore di anticipo

In caso di disdetta del contratto o nel bimestre prima della sua scadenza deve essere permessa la visita per i possibili nuovi locatori e/o ad agenti immobiliari nei giorni feriali per almeno due ore, previa comunicazione al conduttore

9) CONSEGNA DELL'IMMOBILE

- Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

10) MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE

- Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. E' severamente vietato l'intervento di manutentori esterni senza il consenso del locatore. Eventuali interventi di manutenzione compiuti senza l'autorizzazione del locatore e\o da imprese o professionisti di sua scelta e fiducia, saranno interamente a carico del locatario conduttore

11) ESONERO DI RESPONSABILITA'

- Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

12) DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di euro 650,00 (seicentocinquanta//00) non imputabile in conto pigioni.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

13) ONERI ACCESSORI

- Per gli oneri accessori, già considerati in cifra forfetaria, le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo Locale depositato in data 26/09/2000 presso il comune di Milano, forfettizzati nella misura di euro 200,00 (duecento) Restano fuori da detta forfettizzazione le utenze di luce e gas e di connessione internet. L'acqua calda sanitaria è ricompresa negli oneri forfettizzati.

14) ANTENNA TV

- Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

15) VENDITA DELL'IMMOBILE -

Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata o nell’ultimo trimestre di locazione il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare, previa comunicazione al conduttore

16) SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo per il presente contratto sono a carico delle parti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto e i conduttori corrisponderanno la quota di loro spettanza, pari alla metà.

17) DOMICILIO DEL CONDUTTORE

- A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.

18) MODIFICHE AL CONTRATTO

- Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.

19) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996. n. 675).

20) RINVIO A NORME VIGENTI

- Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti ed agli usi locali.

23) CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo Locale, anche al riguardo della determinazione del canone di locazione, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, scelti fra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore; quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due omponenti come sopra designati, ove gli stessi di comune accordo ritengano di nominarlo. Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li gennaio 2018.

Il Locatore Il Conduttore

Dott. Gianfrancesco Esposito